Art. 1.

      1. Alle società distributrici di pellicole cinematografiche è vietato l'abuso dello stato di dipendenza economica nella quale si trovano i soggetti che svolgono attività di videonoleggio. Si considera dipendenza economica la situazione in cui la società distributrice sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con il soggetto che svolge attività di videonoleggio, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
      2. L'abuso di dipendenza economica può altresì consistere nel rifiuto di vendere, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, ovvero nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
      3. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario è competente nelle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, incluse quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
      4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine e dell'esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e alle sanzioni previste dall'articolo 15 della medesima legge n. 287 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso l'abuso medesimo.

 

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      5. Ai rapporti contrattuali tra società distributrici di pellicole cinematografiche e soggetti che svolgono attività di videonoleggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni.